Valle d'Aosta - Legge 41/09 - articolo 3: Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche

  Articolo 3 - Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonchè il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate su persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.

3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio consenso informato al momento del parto.

4. Per l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore e della donatrice e per le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonchè del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, si applicano i protocolli definiti con decreto del Ministro competente in materia di salute di cui all'art. 3, comma 4, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).


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