(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)
1. Le strutture trasfusionali che intendono ottenere l'accreditamento devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di accreditamento di strutture in ambito sanitario.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti per l'accreditamento e la durata del medesimo, le procedure per la richiesta, per la verifica dei requisiti ed eventuali misure di controllo atte a garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accreditamento siano rispettate, in conformitą alla normativa comunitaria e statale vigente in materia e tenuto conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 della legge n. 219/2005.