Valle d'Aosta - Legge 41/09 - articolo 1: Oggetto e finalitą

  Articolo 1 - Oggetto e finalitą

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di attivitą trasfusionali, allo scopo di conseguire le seguenti finalitą:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) un'efficace tutela della salute della collettivitą, attraverso il conseguimento dei pił alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;

c) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e dei trapianti.

2. La presente legge disciplina, in particolare, le attivitą trasfusionali, le quali si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, nonchč la produzione di farmaci emoderivati.


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