(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di attivitą trasfusionali, allo scopo di conseguire le seguenti finalitą:
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) un'efficace tutela della salute della collettivitą, attraverso il conseguimento dei pił alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;
c) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e dei trapianti.
2. La presente legge disciplina, in particolare, le attivitą trasfusionali, le quali si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, nonchč la produzione di farmaci emoderivati.