Abruzzo - Legge 27/09 - articolo 3: Entrata in vigore

  Articolo 3 - Entrata in vigore

(Regione Abruzzo - legge n° 27, 20 novembre 2009)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


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