(Regione Abruzzo - legge n° 27, 20 novembre 2009)
1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, č inserito il seguente articolo:
«Art. 7-bis. (Inadempimento agli obblighi retributivi e
contributivi) - 1. Ai soggetti privati accreditati, ai sensi
dell'art. 6, e alle strutture di cui all'art. 12, comma 1, lett. a)
della presente legge, nei cui confronti la Direzione Sanitą
regionale accerti secondo il procedimento di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 7, nell'ambito di prestazioni rese per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, una situazione di irregolaritą nell'adempimento
agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente riferita almeno a tre mensilitą consecutive,
l'accreditamento istituzionale o quello predefinitivo sono
automaticamente sospesi dalla Giunta regionale. La sospensione opera
sino all'eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi.
(modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 12/2016 - ndr)
2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione,
entro
sei mesi dall'accertamento delle irregolaritą, l'accreditamento,
istituzionale o predefinitivo, č automaticamente revocato dalla
Giunta regionale.
(modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge
regionale 12/2016 - ndr)
3. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione di cui al
comma 1 non possono erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario, ad eccezione di quelle relative ai pazienti gią
ricoverati. Questi ultimi sono trasferiti ad altra struttura pubblica
o privata accreditata entro novanta giorni dalla sospensione, secondo
un programma predisposto dalla Giunta regionale. Eventuali attivitą
rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di
remunerazione a carico del Servizio Sanitario.».
(soppresso dall'articolo 11, comma 3, della legge
regionale 12/2016 - ndr)