Abruzzo - Legge 27/09 - articolo 2: Integrazioni alla legge regionale n. 32/2007

  Articolo 2 - Integrazioni alla legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge n° 27, 20 novembre 2009)

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, č inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis. (Inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi) - 1. Ai soggetti privati accreditati, ai sensi dell'art. 6, e alle strutture di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della presente legge, nei cui confronti la Direzione Sanitą regionale accerti secondo il procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7, nell'ambito di prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, una situazione di irregolaritą nell'adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita almeno a tre mensilitą consecutive, l'accreditamento istituzionale o quello predefinitivo sono automaticamente sospesi dalla Giunta regionale. La sospensione opera sino all'eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi.
(modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2016 - ndr)

2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall'accertamento delle irregolaritą, l'accreditamento, istituzionale o predefinitivo, č automaticamente revocato dalla Giunta regionale.
(modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 12/2016 - ndr)

3. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione di cui al comma 1 non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione di quelle relative ai pazienti gią ricoverati. Questi ultimi sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata accreditata entro novanta giorni dalla sospensione, secondo un programma predisposto dalla Giunta regionale. Eventuali attivitą rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario.».
(soppresso dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12/2016 - ndr)


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