(Regione Molise - legge n° 1, 8 gennaio 2010)
1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro.
2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli Enti da essa dipendenti è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare, è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.
3. Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che accerti l'esistenza dei disturbi.