Molise - Legge 1/10 - articolo 3: Interventi

  Articolo 3 - Interventi

(Regione Molise - legge n° 1, 8 gennaio 2010)

1. La Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale, con gli Ordini, gli Albi e le Associazioni professionali, con le strutture sanitarie, con enti ed associazioni del privato sociale e favorisce l'informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate.

2. Per realizzare le finalità del presente articolo e quelle previste dall'art. 1 la Regione costituisce un Comitato tecnico scientifico, nominato previa indicazione degli Enti, Ordini, Albi ed Associazioni interessati, con deliberazione della Giunta regionale e composto da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale all'Istruzione;

h) un rappresentante dell'assessorato regionale alla Sanità;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale alle Politiche sociali e del lavoro;

d) il Tutore pubblico dei minori;

e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante dell'A.S.Re.M.;

g) un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

h) un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;

i) un medico specialista pediatra di libera scelta designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province;

l) un medico specialista in neuropsichiatria infantile, designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province;

m) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi del Molise;

n) un logopedista designato dall'Associazione dei logopedisti del Molise;

o) un pedagogista designato dall'Associazione dei pedagogisti del Molise;

p) un grafologo designato dall'Associazione dei grafologi più rappresentativa operante nel Molise.

3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; svolge la funzione di segretario un funzionario dipendente della Regione. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di:

a) proporre piani formativi del personale scolastico (dirigente e docente), degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;

c) promuovere attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative ed attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;

d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;

e) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

f) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti.

4. Il Comitato tecnico scientifico rimane in carica per un triennio ed è rinnovato con deliberazione della Giunta regionale. I componenti possono essere confermati. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato.

5. La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all'interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. In particolare, i servizi specialistici sanitari per la tutela dell'età evolutiva si dotano di personale adeguato e qualificato per i disturbi, con particolare riferimento alla forma evolutiva in età scolare.

6. Sono previste attività di rilevazione della casistica su tutto il territorio regionale e di individuazione e monitoraggio di precoci fattori di rischio. A tal fine vengono istituiti accordi tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche (neuropsichiatri infantili, insegnanti, psicologi, logopedisti, pedagogisti, ecc.) per attivare forme di collaborazione professionale affinchè alcune prestazioni possano essere erogate in modo integrato e multidisciplinare.

7. La Regione può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l'acquisto di strumenti compensativi ed ausili tecnologici nonchè software che sia accompagnato da apposita consulenza specialistica. Può, inoltre, con appositi contributi concorrere all'organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dall'Ufficio scolastico regionale, dall'A.S.Re.M. e da organismi culturali e scientifici, sia pubblici e sia privati su scala regionale.


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