Liguria - Legge 42/09 - articolo 2: Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2009

  Articolo 2 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2009

(Regione Liguria - legge n° 42, 21 ottobre 2009)

1. L'art. 3 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.(Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca) - 1. L'Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.

2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.

3. Per il triennio 2009 - 2011, il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato utile esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.».


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