LEGGE REGIONALE N° 51, 5 AGOSTO 2009
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 22 del
05.06.10, pag. 23)
Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e finalitą
Capo II - Strutture sanitarie
Sezione I - Realizzazione strutture sanitarie e requisiti di esercizio
Articolo 2 - Realizzazione strutture sanitarie
Articolo 3 - Requisiti per l'esercizio di attivitą
sanitarie
Sezione II - Strutture sanitarie private
Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio delle strutture
sanitarie private
Articolo 5 - Oggetto dell'autorizzazione
Articolo 6 - Verifica sul possesso dei requisiti
Articolo 7 - Mantenimento dei requisiti
Articolo 8 - Linee guida regionali
Articolo 9 - Comunicazione degli atti
Articolo 10 - Adempimenti delle strutture sanitarie
private
Articolo 11 - Direttore sanitario
Articolo 12 - Provvedimenti del comune
Articolo 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 14 - Applicazione dei provvedimenti
sanzionatori
Sezione III - Strutture sanitarie pubbliche
Articolo 15 - Attestazione del possesso dei requisiti
Articolo 16 - Adeguamento delle strutture sanitarie
pubbliche
Capo III - Studi professionali
Articolo 17 - Autorizzazione studi professionali
Articolo 18 - Requisiti per l'esercizio degli studi
professionali
Articolo 19 - Dichiarazione di inizio attivitą
Articolo 20 - Oggetto dell'autorizzazione o della
dichiarazione di inizio attivitą
Articolo 21 - Verifica sul possesso dei requisiti
Articolo 22 - Mantenimento dei requisiti
Articolo 23 - Linee guida regionali
Articolo 24 - Comunicazione degli atti
Articolo 25 - Adempimenti del titolare dello studio
professionale
Articolo 26 - Provvedimenti del comune
Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 28 - Applicazione dei provvedimenti
sanzionatori
Capo IV - Accreditamento istituzionale
Articolo 29 - Accreditamento istituzionale
Articolo 30 - Requisiti per l'accreditamento
istituzionale
Articolo 31 - Verifica di funzionalitą rispetto alla
programmazione sanitaria
Articolo 32 - Procedure per l'attribuzione
dell'accreditamento istituzionale
Articolo 33 - Funzioni di verifica e controllo
Capo V - Accreditamento di eccellenza
Articolo 34 - Accreditamento di eccellenza
Articolo 35 - Requisiti per l'accreditamento di
eccellenza
Articolo 36 - Procedure per l'attribuzione dell'
accreditamento di eccellenza
Articolo 37 - Funzioni di verifica e controllo
Capo VI - La qualitą dei professionisti
Articolo 38 - L'accreditamento istituzionale dei
professionisti titolari di studio professionale
Articolo 39 - La promozione della qualitą professionale
dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale
Capo VII - Gli strumenti del sistema
Articolo 40 - La Commissione regionale per la qualitą e
la sicurezza
Articolo 41 - Elenco regionale dei valutatori
Articolo 42 - Gruppo tecnico regionale di valutazione
Articolo 43 - La partecipazione dei cittadini per la
qualitą e la sicurezza dell'assistenza sanitaria
Articolo 44 - Il coordinamento aziendale delle attivitą
per il miglioramento della qualitą e sicurezza delle cure
Articolo 45 - La formazione
Articolo 46 - Sistema informativo e comunicazione
pubblica
Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 47 - Disposizioni finanziarie
Articolo 48 - Regolamento di attuazione
Articolo 49 - Norme di prima applicazione
Articolo 50 - Norme transitorie
Articolo 51 - Efficacia differita
Articolo 52 - Abrogazioni