Abruzzo - Legge 21/09 - articolo 1: Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009

  Articolo 1 - Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009

(Regione Abruzzo - legge  n° 21, 16 ottobre 2009)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Unità Sanitarie Locali» è aggiunto il seguente periodo «Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario»;

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Commissari straordinari» sono aggiunte le parole «e dei sub-commissari».

3. All'art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

3-ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3-bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell'immediata decadenza dell'accreditamento stesso».


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