Abruzzo - Legge 19/09 - articolo 1: Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007

  Articolo 1 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge n° 19, 26 settembre 2009)

1. All'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2007 recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private», dopo le parole «collettivi nazionali» sono aggiunte le parole «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale».
(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 5-8 luglio 2010 - ndr)

2. All'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/2007, dopo «l'educatore professionale» aggiungere la parola «fisioterapista».

3. All'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 32/2007 sono soppresse le parole «studi medici, odontoiatrici e».


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