(Regione Abruzzo - legge n° 19, 26 settembre 2009)
1. All'art. 2, comma 2, lettera
a) della legge regionale n. 32/2007 recante «Norme generali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private», dopo le parole
«collettivi nazionali» sono aggiunte le parole «gli studi privati medici ed
odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale».
(dichiarata l'illegittimitą costituzionale con
sentenza della Corte
Costituzionale 5-8 luglio 2010 - ndr)
2. All'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/2007, dopo «l'educatore professionale» aggiungere la parola «fisioterapista».
3. All'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 32/2007 sono soppresse le parole «studi medici, odontoiatrici e».