(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 15, 6 agosto 2009)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n.8/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, fanno carico all'unitą di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 5, comma 1, e dagli articoli 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies della legge regionale n. 8/2003, come inseriti dall'art. 6, comma 1, fanno carico all'unitą di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione č sostituita con la seguente: «Iniziative per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping».
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 24-septies, comma 7, della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art. 6, comma 1, affluiscono all'unitą previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping».
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.