Friuli - Legge 15/09 - articolo 6: Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 8/2003

  Articolo 6 - Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 8/2003

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 15, 6 agosto 2009)

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis.(Passaporto medico sportivo) - 1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attività sportiva.

2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

 

Art. 24-ter. - Piano regionale di lotta al doping

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.

3. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della Regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.

4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

 

Art. 24-quater. - Attività di prevenzione

1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce esostiene in particolare i seguenti interventi:

a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;

b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;

c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;

d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;

e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'art. 23, nonchè per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;

f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;

g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;

h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonchè all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonchè i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

 

Art. 24-quinquies. - Potenziamento dei controlli antidoping

1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

2. La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

 

Art. 24-sexies. - Soggetti attuatori

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 24-quater, 24-quinquies e 24-septies, laRegione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della Regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.

2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della Regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli-Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 24-quater, comma 1, lettere d), e), f) e h).

3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.

4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

5. E' data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste.

 

Art. 24-septies. - Foglio informativo antidoping

1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.

2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e agli atleti agonisti.

3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1 nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.

4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.

5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.

6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'Amministrazione regionale.

7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonchè dei gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'art. 23, comma 6.

 

Art. 24-octies. - Certificato di qualità antidoping

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping ealle strutture di cui all'art. 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'art. 24-quater, comma 1, lettera e).

2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonchè dai soggetti gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1.

 

Art. 24-novies. - Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali

1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli artt. 11 e 24-sexies ad associazioni e società sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.

2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresì escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli artt. 11 e 24-sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.».


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