Friuli - Legge 15/09 - articolo 5: Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003

  Articolo 5 - Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 15, 6 agosto 2009)

1. L'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.(Tutela della salute in ambito sportivo) - 1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.

2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.

4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Università della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.».


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