(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 15, 6 agosto 2009)
1. All'art. 23 della legge regionale n. 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono»;
b) al comma 2 le parole «Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle» sono sostituite dalle seguenti: «Igestori di attività nelle»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'art. 24-septies;
f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'art. 24-ter.»;
e) al comma 6 le parole «sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro»;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.».