Friuli - Legge 15/09 - articolo 2: Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003

  Articolo 2 - Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 15, 6 agosto 2009)

1. L'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.(Priorità ed esclusioni) - 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24-octies e 24-novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'art. 11.».


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