(Regione Umbria - regolamento n° 7, 21 luglio 2009)
1. L'adesione da parte dei professionisti alle disposizioni di cui al presente regolamento ha luogo esclusivamente su base volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale n.7/2008, dal presente regolamento, dalla direttiva vincolante di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 7/2008, nonchè dai conseguenti provvedimenti attuativi.