(Regione Umbria - regolamento n° 7, 21 luglio 2009)
1. Hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 2 e alle tariffe di cui all'art. 2 tutti i soggetti che ne hanno necessità e ne fanno richiesta.
2. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate ai soggetti di cui al comma 1 secondo i seguenti gradi di priorità:
a) soggetti che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali;
b) soggetti, indipendentemente dall'età, con Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.000,00;
c) soggetti con ISEE non superiore ad € 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età;
d) soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad € 10.000,00 esenti per patologie croniche o invalidanti non rientranti in altri provvedimenti regionali;
e) donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione quali: visita odontoiatrica, ablazione del tartaro, ed educazione sanitaria volta ad acquisire le istruzioni per una corretta igiene orale e fluoroprofilassi.
3. Per le prestazioni odontostomatologiche ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali, è richiesta, ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), la sola compartecipazione al costo delle prestazioni, secondo la normativa vigente.
4. Ai soggetti non residenti di cui al comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di compensazione della mobilità sanitaria.