(Regione Molise - legge n° 21, 4 agosto 2009)
1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per la stipulazione degli accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati accreditati).
1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi contrattuali ed ai contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.
2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa mediante:
a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione relativa al fatturato;
b) indicazione del personale sanitario e del personale dirigenziale, nonchè dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi sanitari;
c) documentazione attestante la regolarità della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè la relativa regolarità contributiva;
d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne l'individuazione e la rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie, nonchè degli strumenti disponibili.
3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti accertati ai sensi del comma 2 o d'accertamento dell'inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del contratto, la sospensione dell'accreditamento e l'avvio delle procedure per il subentro nell'erogazione delle prestazioni di altro soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione collettiva nazionale di categoria».