Lazio - Legge 9/09 - articolo 5: Disposizioni transitorie

  Articolo 5 - Disposizioni transitorie

(vedi sentenza della Corte Costituzionale 14-23 aprile 2010 - ndr)

(Regione Lazio - Legge regionale n° 9, 6 aprile 2009)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti sanitari:

a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell'ambito della ASL Roma G;

b) il distretto sanitario RI/5 «Alto Velino», con sede nel Comune di Amatrice, nell'ambito della ASL Rieti;

c) il 1º distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone, nell'ambito della ASL Viterbo.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri:

a) l'Ospedale «A. Angelucci» di Subiaco;

b) l'Ospedale «F. Grifoni» di Amatrice;

c) l'Ospedale Civile di Acquapendente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


articolo precedente