Lazio - Legge 9/09 - articolo 4: Ospedale di montagna

  Articolo 4 - Ospedale di montagna

(vedi sentenza della Corte Costituzionale 14-23 aprile 2010 - ndr)

(Regione Lazio - Legge regionale n° 9, 6 aprile 2009)

1. Nell'ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato un ospedale di montagna.

2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le seguenti criticità:

a) svantaggi orografici;

b) difficoltà di collegamento viario;

c) disagi socio-economici;

d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana.

3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.


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