Lazio - Legge 9/09 - articolo 3: Distretto socio-sanitario montano

  Articolo 3 - Distretto socio-sanitario montano

(vedi sentenza della Corte Costituzionale 14-23 aprile 2010 - ndr)

(Regione Lazio - Legge regionale n° 9, 6 aprile 2009)

1. Il distretto socio-sanitario montano è un'articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell'azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua, in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-sanitario montano nell'ambito delle seguenti funzioni:

a) attuazione locale delle politiche aziendali;

b) organizzazione dell'assistenza territoriale diretta o funzionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti:

a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto socio-sanitario montano;

b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l'esercizio dell'attività medico-specialistica in area montana;

c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l'integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell'eccellenza sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina;

d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali.

5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa.

6. L'incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.


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