(Regione Lazio - Legge regionale n° 9, 6 aprile 2009)
1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite.