Lazio - Legge 9/09 - articolo 1: Finalitą

  Articolo 1 - Finalitą

(vedi sentenza della Corte Costituzionale 14-23 aprile 2010 - ndr)

(Regione Lazio - Legge regionale n° 9, 6 aprile 2009)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignitą della persona, provvede all'istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

2. In particolare, con l'istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalitą e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonchč ridurre l'indice di mobilitą passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell'assistenza domiciliare.


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