Sicilia - Legge 18/08 - articolo 9: Attivitā strumentali

Articolo 9 - Attivitā strumentali

(Regione Sicilia - legge n° 18, 4 dicembre 2008)

1. Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attivitā diverse da quelle istituzionali, purchč compatibili con le funzioni di cui all'art. 2, per le quali, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanitā, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e societā di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, nč essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione.

2. I proventi derivanti dalle attivitā strumentali sono destinati in misura prevalente all'attivitā di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.


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