Sicilia - Legge 18/08 - articolo 7: Regolamento di organizzazione e funzionamento

Articolo 7 - Regolamento di organizzazione e funzionamento

(Regione Sicilia - legge n° 18, 4 dicembre 2008)

1. Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all'Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all'Assessorato regionale della sanità ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l'Assessorato regionale della sanità ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell'Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie.

2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento è adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell'Istituto.


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