Sicilia - Legge 18/08 - articolo 14: Disposizioni di rinvio

Articolo 14 - Disposizioni di rinvio

(Regione Sicilia - legge n° 18, 4 dicembre 2008)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.


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