Sicilia - Legge 18/08 - articolo 10: Vigilanza e controllo

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

(Regione Sicilia - legge n° 18, 4 dicembre 2008)

1. Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di controllo degli atti delle aziende unità sanitarie locali.

2. L'Assessorato regionale della sanità accerta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa, sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nonchè mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.


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