(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)
1. E' istituito presso la Giunta regionale un Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominato Coordinamento, facente capo alla struttura, regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari che:
a) definisce linee guida e raccomandazioni per conseguire, nell'intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici;
b) fornisce i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella lotta al dolore;
c) offre consulenza metodologica alle aziende ULSS per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di lotta al dolore;
d) valuta l'attuazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore sull'intero territorio regionale, dandone adeguata informazione;
e) supporta tecnicamente la programmazione regionale destinata allo sviluppo delle cure palliative e della lotta al dolore;
f) trasmette, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione analitica di descrizione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonchè sui programmi e sulle iniziative di lotta al dolore regionali e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate.
2. Il Coordinamento è composto da:
a) un dirigente medico, esperto in organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in qualità di responsabile;
b) un medico esperto in cure palliative;
c) un medico esperto in terapia antalgica;
d) un medico oncologo;
e) un infermiere;
f) personale amministrativo e di segreteria.
3. Ai lavori del coordinamento possono partecipare esperti individuati con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, su indicazione del dirigente responsabile del coordinamento.
4. I componenti del coordinamento sono designati dalla Giunta regionale; alla designazione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi».
5. I componenti del coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
6. Al fine di fornire un supporto tecnico al coordinamento, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, è istituita la commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominata commissione.
7. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento della commissione garantendo che ai lavori della stessa, che possono anche essere articolati in gruppi di lavoro, partecipino rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nella fornitura e promozione delle cure palliative.