(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)
1. Presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate:
a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo;
b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico;
c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.