Veneto - Legge 7/09 - articolo 8: Tutela per le persone con dolore

  Articolo 8 - Tutela per le persone con dolore

(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)

1. Presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate:

a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo;

b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico;

c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.


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