(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)
1. Ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un operatore referente, denominato case-manager, individuato tra il personale che compone il nucleo di cure palliative, con compiti:
a) di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli operatori che lo curano;
b) di organizzazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendessero necessarie.
2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la disabilità di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate preaccreditate, non appartenenti alla rete dei servizi di cure palliative.