Veneto - Legge 7/09 - articolo 5: Hospice

  Articolo 5 - Hospice

(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)

1. L'hospice è una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente.

2. Il ricovero in hospice è deciso dal nucleo di cure palliative.

3. Le aziende ULSS si dotano di uno o più hospice in ragione della popolazione assistibile secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 «Regolamento recante: (Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 2007. In ogni caso, per consentire ad ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita di essere ricoverato in un hospice, secondo le proprie necessità di cura, è garantito l'accesso presso le strutture di altre aziende, in base ad una valutazione di priorità fondata sulle condizioni cliniche e sociali.


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