Veneto - Legge 7/09 - articolo 2: Nucleo e rete per le cure palliative

  Articolo 2 - Nucleo e rete per le cure palliative

(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)

1. Le cure palliative sono erogate secondo i desideri del malato e dei suoi familiari odi chi esercita la patria potestà, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero.

2. Le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) garantiscono l'offerta di cure palliative a livello di singolo distretto, tramite un nucleo specificatamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito. Qualora particolari condizioni lo rendessero più vantaggioso, possono essere individuati nuclei interdistrettuali.

3. Il nucleo di cure palliative è formato da medici con esperienza in cure palliative, psicologi, infermieri e operatori socio sanitari, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

4. In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, il nucleo di cure palliative può avvalersi del contributo di assistenti sociali, riabilitatori ed educatori per specifici aspetti di cura e assistenza.

5. Il nucleo di cure palliative, che opera secondo le modalità individuate dal comma 2:

a) individua il bisogno del malato e della sua famiglia;

b) provvede alle modalità di intervento e di assistenza adeguate all'evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignità della persona;

c) gestisce la rete per le cure palliative nel rispetto dei desideri del malato e della continuità delle cure;

d) fornisce consulenza a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

6. La rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali; i servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice.

7. La realizzazione e la gestione dei servizi di rete, o di parte di questi, possono essere affidate dalle aziende ULSS a terzi, fermo restando che gli ingressi sono decisi dal nucleo di cure palliative di riferimento.


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