Veneto - Legge 7/09 - articolo 11: Norma finanziaria

Articolo 11 - Norma finanziaria

(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)

1. Le spese per attivare e sviluppare nelle aziende ULSS la disponibilità di cure palliative, con l'adeguata creazione di una rete di servizi, nonchè l'accessibilità ai trattamenti antalgici, quantificate in euro 5.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, sono imputate sull'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanita» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Le spese derivanti dall'attuazione dell'art. 9, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.


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