(Regione Veneto - legge n° 7, 19 marzo 2009)
1. Per le parti non incompatibili con la presente legge continuano a trovare applicazione:
a) la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2000, n. 2989 «Adempimenti regionali ex art. 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39», pubblicata nel BUR n. 94 del 2000;
b) la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2003, n. 309 «Documento di indirizzo e coordinamento alle Aziende socio - sanitarie venete denominato «Contro il dolore» per l'attuazione delle linee - guida, approvate in sede di conferenza Stato - Regioni il 24 maggio 2001, per la realizzazione dell'«Ospedale senza dolore» - Approvazione», pubblicata nel BUR n. 31 del 2003;
c) la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 1090 «Sviluppo dei programmi di lotta al dolore ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 309/2003 e n. 71/2006: raccomandazioni per la valutazione e il trattamento del dolore: introduzione del dolore come parametro vitale; creazione della rete aziendale dei referenti del dolore», pubblicata nel BUR n. 48 del 2008;
d) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n. 1608 «Approvazione del documento "Indicatori per le cure palliative". Istituzione del sistema informativo regionale per le cure palliative», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008;
e) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n. 1609 «Approvazione del documento "Tutela dei diritti dei malati inguaribili e a fine vita e dei malati con dolore"», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008.
2. La Giunta regionale nel dare attuazione alla presente legge può, sentita la competente commissione consiliare, modificare, integrare e sostituire le deliberazioni di cui al comma 1.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, il nucleo di cure palliative è composto, per una popolazione fino a centomila abitanti, almeno da:
a) un medico con esperienza nelle cure palliative;
b) uno psicologo;
c) tre infermieri;
d) due operatori socio-sanitari.
4. L'Osservatorio e la commissione regionali per le cure palliative e la lotta al dolore, già istituiti con la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2006, n. 71 «Provvedimenti regionali in tema di cure palliative e di lotta al dolore ex DGR n. 2989/2000, 309/2003, 1910/2004: costituzione dell'Osservatorio regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore», pubblicata nel BUR n. 21 del 2006, continuano a svolgere i loro compiti sino alla loro naturale scadenza o comunque fino alla nomina dei componenti del coordinamento e della commissione di cui all'art. 9.