(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attivitą promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.