Valle d'Aosta - Legge 8/09 - articolo 8: Concorsi pubblici

Articolo 8 - Concorsi pubblici

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)

1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo.


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