Valle d'Aosta - Legge 8/09 - articolo 7: Misure per progetti e azioni specifiche

Articolo 7 - Misure per progetti e azioni specifiche

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.

2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. I criteri e le modalitą per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attivitą scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalitą di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.


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