(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)
1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e promuovere altre attivitą di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.
2. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociosanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.