Valle d'Aosta - Legge 8/09 - articolo 3: Comitato tecnico scientifico sui DSA

Articolo 3 - Comitato tecnico scientifico sui DSA

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)

1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalitą di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanitą;

c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

d) un rappresentante dell'Universitą della Valle d'Aosta/Universitč de la Vallee d'Aoste;

e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;

g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;

h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.

2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:

a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

b) promuovere attivitą di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;

c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;

d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivitą svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.

(Vedi modifica introdotta dall'art. 1 della legge regionale 10/2012 - ndr)


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