(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)
1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalitą di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:
a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;
b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanitą;
c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
d) un rappresentante dell'Universitą della Valle d'Aosta/Universitč de la Vallee d'Aoste;
e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;
g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;
h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.
2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:
a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
b) promuovere attivitą di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;
c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivitą svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.
(Vedi modifica introdotta dall'art. 1 della legge regionale 10/2012 - ndr)