(Regione Valle d'Aosta - legge n° 8, 12 maggio 2009)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l'anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l'anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.