(Regione Valle d'Aosta - legge n° 6, 6 aprile 2009)
1. Alla lettera c) del secondo paragrafo dell'allegato A alla Legge regionale n. 4/2008, le parole: «e condivisi con gli operatori» sono soppresse.
2. La lettera d) del secondo paragrafo dell'allegato A alla legge regionale n. 4/2008 č sostituita dalla seguente:
«d) partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attivitą di:
1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);
2) intervento su politraumatizzati (BTLS);
3) estricazione dal veicolo;
4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;
5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su asse spinale;
6) caricamento dell'infortunato su barella e messa in sicurezza per il trasporto;
7) trasporto su telo, su sedia portantina;
8) supporto alle attivitą connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.».
3. Le lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del secondo paragrafo dell'allegato A alla legge regionale n. 4/2008 sono abrogate.