(Regione Liguria - legge n° 14, 11 maggio 2009)
1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modifiche e integrazioni le parole: «possono aderire» sono sostituite dalle seguenti: «coś come individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, e gli enti strumentali della Regione aderiscono».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa.».