(sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 42/09 - ndr)
(Regione Liguria - legge n° 12, 28 aprile 2009)
1. Gli IRCCS di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attivitā di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilitā finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009-2011, il servizio prestato dal personale degli IRCCS impiegato per l'attuazione dei programmi di ricerca o in possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa č equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei rispettivi profili professionali.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che svolge attivitā di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione č approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.