Liguria - Legge 12/09 - articolo 2: Ulteriori modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)

Articolo 2 - Ulteriori modifiche all'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)

(abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 42/09 - ndr)

(Regione Liguria - legge n° 12, 28 aprile 2009)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007, gią sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), č sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalitą previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:

a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:

1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31 dicembre 2008;

2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008;

b) gią utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gią espletato attivitą lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure gią definite ai sensi del predetto comma;

c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purchč ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l'accesso al pubblico impiego.».


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