Lazio - Legge 30/08 - articolo 7: Sperimentazione del servizio

  Articolo 7 - Sperimentazione del servizio

(Regione Lazio - legge n° 30, 24 dicembre 2008)

1. Nelle more della scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale autorizza una sperimentazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, di durata annuale, da realizzarsi nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 č autorizzata dalla regione previa presentazione, da parte delle AUSL interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito progetto sperimentale, nel quale sono indicati: il campione di popolazione cui č rivolto il servizio; i servizi di teleassistenza e telesoccorso a distanza oggetto di sperimentazione; i soggetti deputati all'erogazione del servizio, con allegata certificazione di conformitā ai requisiti di cui all'art. 5.

3. Alla sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'art. 8, comma 1, da ripartirsi in parti uguali tra le tre AUSL sede di sperimentazione.


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