(Regione Lazio - legge n° 30, 24 dicembre 2008)
1. Le AUSL provvedono allo svolgimento del servizio di teleassistenza e telesoccorso attraverso la stipula di convenzioni con enti, societą pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilitą sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che gią svolgono questo tipo di attivitą e che presentano i requisiti di idoneitą previsti dall'art. 5.
2. Alle AUSL sono delegate le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica della qualitą ed efficacia del servizio erogato dalle strutture di cui al presente articolo. I dati relativi allo svolgimento di tale attivitą di controllo sono trasmessi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla regione.