Lazio - Legge 30/08 - articolo 3: Destinatari del servizio

  Articolo 3 - Destinatari del servizio

(Regione Lazio - legge n° 30, 24 dicembre 2008)

1. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoreddito o di reddito pensionistico inferiore a 10.000 euro annui hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza, definito ai sensi dell'art. 1.

2. I cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono al servizio alle condizioni previste dal comma 1.

3. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni, con reddito annuo superiore a quello fissato ai sensi del comma 1, possono accedere a pagamento al servizio. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.

4. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione alle AUSL della richiesta di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), le amministrazioni comunali censiscono i nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli monopersonali, di cittadini aventi diritto di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Al termine del censimento di cui al comma 5, i comuni trasmettono tempestivamente i dati rilevati alle AUSL territorialmente competenti, per lo svolgimento della programmazione di competenza.


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