Lazio - Legge 30/08 - articolo 1: Finalitą e definizioni

  Articolo 1 - Finalitą e definizioni

(Regione Lazio - legge n° 30, 24 dicembre 2008)

1. La regione promuove l'attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilitą sociale e di bisogno sanitario.

2. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e telesoccorso si intendono le attivitą di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso, svolte a distanza attraverso l'ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.


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