Friuli VG - Legge 7/09 - indice

  Regione Friuli Venezia Giulia
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LEGGE REGIONALE N° 7, 26 MARZO 2009
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 35 del 12.09.09, pag. 18)

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio  sanitario regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1° aprile 2009)

Premessa

Articolo 1 - Finalitą

Articolo 2 - Principi

Articolo 3 - Tempi massimi delle prestazioni

Articolo 4 - Tempi massimi di referto

Articolo 5 - Prestazioni urgenti

Articolo 6 - Responsabilizzazione dei direttori generali

Articolo 7 - Responsabilizzazione delle professioni sanitarie

Articolo 8 - Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Articolo 9 - Semplificazione delle prescrizioni specialistiche

Articolo 10 - Monitoraggio

Articolo 11 - Uso delle apparecchiature diagnostiche

Articolo 12 - Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

Articolo 13 - Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

Articolo 14 - Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame

Articolo 15 - Clausola valutativa

Articolo 16 - Sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali

Articolo 17 - Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale

Articolo 18 - Sistemi di qualitą certificati

Articolo 19 - Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici

Articolo 20 - Convenzioni con le associazioni imprenditoriali

Articolo 21 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2005

Articolo 22 - Norma finanziaria