Regione Friuli Venezia Giulia
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LEGGE REGIONALE N° 7, 26 MARZO 2009
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 35 del
12.09.09, pag. 18)
Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario regionale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Liguria n. 13 del 1° aprile 2009)
Articolo 3 - Tempi massimi delle prestazioni
Articolo 4 - Tempi massimi di referto
Articolo 5 - Prestazioni urgenti
Articolo 6 - Responsabilizzazione dei direttori generali
Articolo 7 - Responsabilizzazione delle professioni sanitarie
Articolo 8 - Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 9 - Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
Articolo 11 - Uso delle apparecchiature diagnostiche
Articolo 12 - Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni
Articolo 13 - Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni
Articolo 14 - Rimborso del cittadino che non si presenta all'esame
Articolo 15 - Clausola valutativa
Articolo 16 - Sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali
Articolo 17 - Informatizzazione e messa in rete del Servizio sanitario regionale
Articolo 18 - Sistemi di qualitą certificati
Articolo 19 - Semplificazione delle procedure per il rilascio di certificati medici
Articolo 20 - Convenzioni con le associazioni imprenditoriali
Articolo 21 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2005